Notiziario

Drop out e overbooking

11 Febbraio 2009

Sono iniziati i contatti con la Direzione dell’UO Distrettuale per concordare, secondo quanto previsto dall’AIR e dall’AIA, le modalità di organizzazione dell’overbooking. In seguito a studio statistico sulle branche e sul singolo specialista, la ASL ha rilevato che in alcune zone, per ciò che attiene le prime visite,  una  percentuale di prenotati variabile dall’1% al 25% non si presenta (fenomeno del drop out). Si propone, pertanto, di aggiungere in sovrannumero, spalmate nel mese lavorativo, per le percentuali di assenza superiori al 6%, una parte delle visite che risultano andate deserte.

Nella prossima settimana il SUMAI incontrerà i medici delle branche più a rischio per i tempi di attesa, allo scopo di trovare delle proposte per limitare il più possibile l’applicazione dell’overbooking.

Non più singles tra i SUMAI

3 Febbraio 2009

Non siamo più singles, ma tutti siamo diventati équipes. Una decisione unilaterale, fortemente e lungamente osteggiata dal SUMAI, di cui anche l’Ordine è stato informato, fà sì che le prime visite non possano più scegliere a CUP il nome dello specialista, ma siano inviate all’équipe che lavora presso un polo. Solo i controlli e le seconde visite, previa compilazione della richiesta da parte dello specialista, possono scegliere da chi farsi visitare. Lo scopo sarebbe, pur mantenendo la continuità terapeutica (garantita dalla prescrizione del secondo accesso), quello di accorciare i tempi di attesa, allungando le liste solo a coloro che hanno poche prenotazioni e permettendo agli utenti di accedere al primo posto disponibile, in analogia con quanto si verifica negli ambulatori ospedalieri.

Risultati ufficiali elezioni provinciali 2008

27 Maggio 2008

Segreteria Provinciale

Segretario: Bisio Rosa Anna

Vice Segretari: Celenza Alfonso - Conte Giancarlo - Bonofiglio Umberto

Tesoriere: Bocca Gianmarco

Consiglio

Pinacci Federico - De Micheli Piero - Di Mola Andrea - Ramorino Giuseppe - Lanfranconi Giampaolo - Gnotta Rita - Sbolgi Patrizia - Cougn Giulio - Corrado Antonio (rappresentate SASN)- Gorrieri Fabrizio (cooptato)

Collegio Revisori dei Conti

Effettivi: Ferraro Carlo (Presidente) - Burrai Rita - Costa Giovanni

Supplente: Zumbo Irene

     

                     

SCIOPERO SASN

28 Marzo 2008

 

I Medici generici e specialisti ambulatoriali del Servizio Assistenza Sanitario Naviganti (SASN), che assistono il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile, hanno indetto una giornata di sciopero su tutto il territorio nazionale, con il preavviso di dieci giorni previsto ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Accordo Nazionale del 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, per il 7 aprile 2008, allo scopo di protestare contro la mancata applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale siglato l’11 dicembre 2006 e per mettere in evidenza che gli emolumenti in atto corrisposti sono ancora fermi al gennaio 2000, pertanto emolumenti che sono stati erosi da ben otto anni di inflazione. 

Sarà garantita la presenza di un medico generico, esclusivamente per effettuare le seguenti prestazioni medico-legali e cliniche indispensabili ai sensi dell’art. 33 del D.M. 23 luglio 2002, n. 206: 

a)     visite per infortunio o malattia durante l’imbarco;b)    visite periodiche d’idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco. (N.B. non potrà essere garantita la chiusura della visita in giornata per mancanza degli specialisti ambulatoriali);c)     visite periodiche d’idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza. (N.B. non potrà essere garantita la chiusura della visita in giornata per mancanza degli specialisti ambulatoriali);d)    visite preventive d’imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco (in giornata); 

Saranno garantite le prestazioni delle branche specialistiche, che il SASN non sia in grado di erogare attraverso le strutture del S.S.N. site nell’ambito territoriale di competenza;

Accordo Integrativo Regionale

27 Dicembre 2007

ccordo integrativo regionale per

la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e per le altre professionalità ambulatoriali

 

 

Il presente Accordo è finalizzato a favorire la riorganizzazione dei servizi in modo da perseguire una migliore allocazione delle risorse e l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale, anche tramite il progressivo abbandono della pratica di assegnazione di incarichi a tempo determinato. La riorganizzazione dei servizi costituisce inoltre lo strumento per pervenire al miglioramento dell’efficienza dell’apparato di offerta, in funzione della riduzione dei tempi di attesa. 

 

Art. 1

Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale

 

Le parti concordano che è necessario perseguire da un lato la valorizzazione del ruolo dello specialista ambulatoriale quale risorsa all’interno dell’organizzazione superando l’attuale visione residuale che storicamente si è consolidata nei diversi contesti aziendali, e dall’altro il perseguimento del processo di integrazione tra le varie figure operanti nel territorio, finalizzato a creare reali alternative alla ospedalizzazione o all’utilizzo improprio del Pronto Soccorso.In tale contesto, è di primaria rilevanza anche la realizzazione di una effettiva integrazione e di un reale coordinamento tra gli operatori del territorio e tra gli specialisti territoriali e quelli ospedalieri.Relativamente a quest’ultimo aspetto, un elemento di rilievo consiste nella disponibilità, da parte degli specialisti ambulatoriali, alla consulenza per i colleghi di strutture ospedaliere all’interno delle quali non sia presente

la specialità. Tale disponibilità deve valere anche per l’assistenza Domiciliare o in struttura residenziale. 

 

Art. 2

Utilizzo dei fondi di cui all’art. 42 lett. B

 

1.      Presso ciascuna Azienda è costituito un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie,  secondo le modalità previste dall’art. 42 lett. B commi 1, 2 e 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale.2.      All’interno di tale fondo, l’attuale quota oraria di ponderazione riconosciuta a titolo di acconto, fino alla definizione degli accordi regionali, a tutti gli specialisti ambulatoriali titolari di rapporto a tempo indeterminato, quantificata dal 31/12/2005 in € 2,95, e a tutti gli specialisti ambulatoriali titolari a tempo determinato (€ 1,37), secondo le previsioni di cui all’art. 42 lett. B commi 4, 5 e 6, viene confermata a far data dal recepimento del presente accordo con delibera della Giunta Regionale a fronte:§          Compilazione e gestione della cartella clinica e refertazione dei dati diagnostici§          Rilascio delle certificazioni cui la ASL è tenuta istituzionalmente§          Conferma informatizzata delle prestazioni erogate: al fine di migliorare i flussi informativi della specialistica ambulatoriale e garantire l’ottemperanza nei confronti di quanto disposto dall’art. 50 della legge 326/2003, i medici specialisti utilizzano i sistemi informatici messi a loro disposizione dalle ASL per registrare la conferma delle prestazioni dagli stessi erogate.§          Applicazione di protocolli aziendali per la razionalizzazione delle agende, al fine di suddividere tra prime visite e accessi successivi e di controllo.3.      Il fondo, oltre alle quote orarie sopra definite, spettanti a tutti gli specialisti convenzionati, viene utilizzato per la remunerazione delle prestazioni elencate al comma 1 dell’art. 42 lett. B dalla lettera a) alla lettera g);4.     La quota di fondo che annualmente residua, rimasta disponibile dopo il pagamento di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e resa nota in via formale dalle singole Aziende, viene utilizzata (previo accordo aziendale con le OO. SS.) per la realizzazione di progetti aziendali finalizzati alla riduzione dei tempi e delle liste di attesa, ai sensi dell’art. 3 del presente accordo.5.      I residui dei fondi aziendali per gli anni 2004, 2005 e 2006 vengono utilizzati ad esaurimento dalle Aziende stesse (previo accordo aziendale con le OO. SS.) per l’attuazione dei progetti di cui all’art. 3 del presente accordo. Tali progetti prioritariamente devono essere finalizzati alla riduzione dei tempi e delle liste di attesa.6.      I fondi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno andranno ad incrementare i fondi dell’anno successivo. Nel caso tali fondi non venissero utilizzati nemmeno nell’anno successivo a quello di competenza, dovranno essere distribuiti a tutti i medici in proporzione al numero di ore di incarico, a meno che il mancato utilizzo non sia da addebitare ai medici stessi.7.      I rispettivi fondi costituiscono per le Aziende tetto di spesa invalicabile per quanto riguarda la remunerazione della parte variabile eccedente la quota di € 2,95 del trattamento economico degli specialisti convenzionati. Pertanto le Aziende, in caso le previsioni di spesa indichino il superamento del tetto, sono tenute ad adottare le misure efficaci a riportare la spesa entro i limiti consentiti. 8.      I fondi di cui all’art. 43 dell’Accordo Collettivo Nazionale, destinati ai professionisti saranno erogati agli stessi con gli stessi criteri adottati per gli Specialisti secondo quanto previsto dai precedenti commi. 

 

Art. 3

Attività di particolare rilevanza

 

E’ da intendersi attività di particolare rilevanza:Il completamento delle Agende: al fine di ottimizzare l’impegno lavorativo dei medici nei turni, oltre alle prestazioni ordinariamente inserite a CUP e prenotabili, le Aziende inseriscono nelle agende dei singoli professionisti un numero di prestazioni soprannumerarie (“overbooking”)  pari al numero di appuntamenti disertati dai pazienti in lista di attesa (“drop out”) registrato  settimanalmente o mensilmente o trimestralmente. Il numero di detti appuntamenti soprannumerari viene calcolato secondo le specifiche che verranno definite dalla ASL in collaborazione con i Responsabili di Branca. 

 

 

Art. 4

Riduzione dei tempi di attesa

 

Al fine della riduzione delle liste e dei tempi di attesa, le Aziende sono tenute a garantire la segmentazione delle agende, distinguendo gli spazi riservati ai primi accessi da quelli destinati ai controlli successivi (seconde visite, follow up), con le modalità previste al successivo art. 5.Di norma il numero di prime visite rese dallo specialista nell’ambito degli appuntamenti di primo accesso per ogni ora di attività non è superiore a 4.Nelle branche specialistiche che presentano le maggiori criticità relativamente ai tempi di attesa vengono definiti e attivati percorsi sperimentali aziendali e/o regionali (previo accordo aziendale con le OO. SS.) tesi all’incremento della produttività oraria, utilizzando anche gli strumenti previsti dall’art. 2 del presente provvedimento, nel rispetto degli standard qualitativi.A tale scopo ci si avvarrà delle linee guida esistenti e dell’analisi della casistica, che sarà effettuata da specifici gruppi tecnici regionali e/o aziendali, sulla base delle rilevazioni e dei flussi informativi esistenti in Regione e nelle Aziende.Particolare attenzione va anche rivolta ai settori coinvolti nel rilascio di attestazioni di invalidità e valutazioni multidisciplinari (consultorio, neuropsichiatria infantile, fisiatria, ecc.), nonché, in generale, a quelle specialità non soggette ad accesso tramite CUP. 

 

Art. 5

Visite di controllo (agenda autogestita)

 

In sede aziendale, in stretta collaborazione con il responsabile di branca, vengono definite modalità e protocolli organizzativi tesi a garantire la prescrizione e la prenotazione delle visite successive e /o di qualsiasi altra prestazione ritenuta necessaria per il completamento dell’inquadramento clinico del paziente direttamente da parte dello specialista, in modo da consentire una adeguata programmazione degli accessi dei pazienti già diagnosticati (follow up) e la continuità delle cure.In particolare, laddove non fossero ancora esistenti, devono essere implementati sistemi informatizzati che consentano da un lato una migliore organizzazione delle visite di controllo, permettendone la prenotazione da parte dello specialista stesso una volta verificatane la necessità, e dall’altro la migliore gestione delle agende da parte delle Aziende.Le agende per le visite di controllo sono definite dall’Azienda, con il supporto dei Responsabili di Branca, sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche. 

 

Art. 6Individuazione di specialisti in possesso di particolari capacità 

L’Azienda, per la scelta di specialisti in possesso di particolari capacità, dispone l’effettuazione di una verifica teorico pratica da parte di una Commissione costituita ai sensi dell’art. 22 comma 4. 

 

Art. 7

Formazione

 

1.      L’articolo 33 dell’ACN del 23 marzo 2005 prevede, al comma 7, che i corsi regionali ed aziendali “possono valere fino al 70% del debito formativo annuale”. Lo specialista ambulatoriale può raggiungere in mancanza di corsi regionali e/o aziendali, su parere del Comitato Zonale competente, il 100% del credito obbligatorio attraverso la partecipazione a corsi accreditati ed inerenti l’attività svolta in Azienda, sia residenziali che “a distanza”.2.      L’organizzazione dei corsi di formazione deve rispondere ai seguenti criteri: 

§          Prevedere eventi formativi tra specialisti convenzionati e dipendenti afferenti alla stessa branca al fine di migliorare l’uniformità di approccio in ambito aziendale. E’ opportuno che gli specialisti convenzionati frequentino gli ambulatori divisionali degli ospedali;§          Prevedere eventi formativi curati dagli stessi specialisti e rivolti ai medici convenzionati e dipendenti e al personale tecnico e sanitario su tematiche definite a livello aziendale;§          Prevedere una formazione con caratteristiche di multidisciplinarietà e multiprofessionalità finalizzata all’avvio di attività integrate nell’ambito dell’ambiente lavorativo;§          Prevedere la formazione dello specialista ambulatoriale attraverso la frequenza di centri specializzati universitari e/o ospedalieri, volontaria e previa autorizzazione di una apposita commissione Aziendale, o per fini istituzionali aziendali;§          Riconoscere attività formative nell’area dell’insegnamento universitario post-laurea, insegnamento di base pre-laurea, aggiornamento e audit, ricerca clinica epidemiologica e sperimentazione (articolo 33, comma 3 ACN);§          Prevedere la frequenza volontaria negli ambulatori ospedalieri, al di fuori dell’orario di lavoro.3.      Per l’anno 2007 le Aziende si impegnano a mantenere lo standard formativo del 2006. Entro la fine dell’anno 2007, alla luce della programmazione regionale in materia di formazione si definisce il programma formativo degli anni 2008 e 2009. 

 

Art. 8Medici e psicologi operanti nei penitenziari, transitati dal Ministero di Grazia e Giustizia alle AASSLL 

I medici e gli psicologi elencati nel Decreto del Ministero della Salute e Ministero della Giustizia del 10.04.2002, pubblicato nella G.U. n. 181 del 3.08.2002 – S.O. n. 159 e attualmente in servizio, nonché quelli non elencati in tale Decreto ma che presentano analoga situazione giuridica, ai quali si applica, ai sensi dell’art. 13 comma 1 dell’A.C.N. del 23.03.2005, la disciplina dell’ACN medesimo, possono essere incaricati a tempo indeterminato, entro il numero di ore attualmente assegnate, qualora l’Azienda ne ravvisi la necessità per garantire la continuità e la qualità del servizio. 

 

Art. 9Trasformazione di incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato 

Fermo restando l’obbligo per le Aziende di esperire le procedure di cui all’art. 23 dell’ACN 23 marzo 2005:1.      Il rapporto di lavoro dei medici e dei professionisti incaricati ai sensi dell’art. 23 comma 10, dopo almeno un anno di incarico, può essere trasformato a tempo indeterminato qualora l’Azienda ravvisi il permanere delle esigenze che hanno determinato il conferimento dell’incarico e previo assenso del Comitato Zonale. La trasformazione del rapporto avviene entro il numero di ore attribuite a tempo determinato  e con modalità tali da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%2.      Gli incarichi a tempo determinato, pubblicati ai sensi del Protocollo Aggiuntivo allegato al DPR 271/00, per l’espletamento di attività finalizzate all’attuazione di specifici progetti e prorogati con atto del Direttore Generale in attesa della definizione degli Accordi integrativi regionali, possono essere trasformati in incarichi con rapporto a tempo indeterminato. La trasformazione avviene con atto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 23 comma 13, qualora permangano le esigenze organizzative che hanno determinato il conferimento dell’incarico, entro il numero di ore di incarico attive alla data di firma del presente Accordo e con modalità tali da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%. 

 

Art. 10

Diritto all’informazione e consultazione tra le parti

 

Le parti sottolineano la necessità che le informazioni, sugli atti e i provvedimenti, di cui al comma 2, lettere a) e b), che le Aziende sono tenute a fornire alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo, devono essere date, dai soggetti di volta in volta competenti in relazione alle tematiche trattate (direttore sanitario o suo delegato; direttore di distretto o suo delegato), con un congruo anticipo per consentire alle organizzazioni sindacali di poter attivare un’adeguata consultazione. 

 

Art. 11

Trattative aziendali

 

In caso di inerzia e/o mancato accordo a livello aziendale, OO. SS. e Aziende possono sottoporre all’attenzione della Regione eventuali proposte di accordi aziendali, al fine di individuare e favorire un esito concreto.

 

 

Art. 12

Individuazione di standard assistenziali

 

La Regione, con il contributo delle Aziende Sanitarie Locali e delle società scientifiche della Specialistica ambulatoriale, avvierà approfondimenti tecnici finalizzati all’individuazione, laddove possibile, di standard assistenziali che costituiranno supporto per la programmazione di misure di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data  20.12.2007 

 

L’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini. Dott.   Claudio Montaldo. 

 

Il Segretario Regionale S. U. M. A. I.  Dott.

Alfonso Celenza

Habemus pactum

20 Dicembre 2007

Fumata bianca oggi in Regione: finalmente l’accordo integrativo è stato firmato dall’Assessore regionale Montaldo e dal Segretario Regionale Celenza. Era ora, direte voi e anche noi del Comitato Consultivo Regionale tiriamo un sispiro di sollievo. Dopo quasi 2 anni di incontri,  scambi di idee e liti, finalmente l’intesa è stata raggiunta. Il punto critico su cui tutto si era inceppato, era l’interpretazione distorta data dalla regione sull’art 42 lettera B del nostro ACN, in particolare sulla quota oraria di € 2,95 (per i medici a tempo indeterminato) e di € 1,37 (per i medici a tempo determinato), che la regione considerava erroneamente come puro acconto, da non corrispondere più una volta siglato l’accordo integrativo.  Dimostrando una perseveranza solida come una roccia e una grinta degna di un leone, il nostro Segretario regionale dott. Celenza ha puntato i piedi e tenuto duro, riuscendo così a salvare una quota stipendiale, la cui soppressione avrebbe influito non poco (negativamente) sullo stipendio.

L’accordo, composto da 12 articoli, fornisce alle aziende lo strumento per integrare alcune norme dell’ACN; in particolare vorrei sottolineare i seguenti aspetti:

  1. ottimizzazione dell’attività lavorativa, con lo strumento dell’overbooking laddove siano presenti costanti defezioni da parte degli assistiti e tempi di attesa cronicamente lunghi
  2. organizzazione e realizzazione dei progetti finalizzati
  3. riorganizzazione e razionalizzazione delle agende con percorsi autogestiti dal medico
  4. miglioramento dello standard formativo, non solo con eventi accreditati residenziali o a distanza, ma anche  attraverso la frequenza di reparti ospedalieri o universitari
  5. trasformazione di incarichi “precari” a tempo indeterminato

Al più presto metteremo on line l’intero accordo in modo che ognuno possa prenderne visione. Sarà mia cura personale far sì che, subito dopo le festività natalizie, cominci una serie di incontri con le ASL affinchè le parole scritte non restino solo vuoti simboli.

Rosa Anna Bisio

Certificati a pagamento da giugno

14 Novembre 2007

E’ di giugno la delibera della ASL 03 genovese, con cui si decide il pagamento dei certificati rilasciati dagli specialisti presso i poliambulatori territoriali. Oltre alla visita, l’assistito che necessita di una certificazione medico legale perscopi di interesse individuale e non collettivo, così come previsto dai LEA del 2001, deve sborsare una cifra aggiuntiva di € 36,15 anche se esente da ticket. In particolare, la richiesta deve essere fatta su ricettario bianco, sia dal medico curante, sia dallo specialista, anche in aggiunta alla visita normalmente prenotata, su richiesta dell’assistito, con la dicitura visita finalizzata al rilascio di certificazioni ad uso civile, penale e canonico. Il mancato pagamento potrebbe configurare il reato di truffa ai danni dello Stato.

Mozione conclusiva 40° congresso nazionale

13 Novembre 2007

MOZIONE CONGRESSUALE

L’Assemblea del 40° Congresso Nazionale SUMAI riunita a Poltu Quatu
dal 2 al 6 ottobre 2007
UDITA La relazione del Segretario Generale

L’APPROVA

E IMPEGNA

La Segreteria Nazionale a:1- adoperarsi alla rapida apertura e conclusione delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale nel quale si dovrà porre particolare attenzione al superamento del precariato, alla perequazione retributiva, al riconoscimento dell’anzianità di servizio, alla formazione, alla partecipazione degli specialisti al governo clinico, al riconoscimento di forme organizzative specifiche della specialistica ambulatoriale (UMST);2- seguire l’iter del Disegno di Legge sulla sicurezza ed ammodernamento delle cure collegato alla finanziaria 2008 per assicurare la partecipazione della categoria alle forme organizzative delle Cure Primarie e la valorizzazione della qualità specialistica;3- intervenire con decisione sulla Direzione Generale INAIL al fine di sostenere la risoluzione delle problematiche esistenti, in particolare pretendere la corretta applicazione dell’accordo di lavoro salvaguardando il monte ore dell’Area Specialistica;

4- monitorare l’iter procedurale che porterà alla pubblicazione sulla G.U. dell’ACN del SASN in modo che si esaurisca nel più breve tempo possibile, attivare tutti i percorsi opportuni per la modifica della legge 165/2001 così da inserire il finanziamento della convenzione SASN all’interno dell’area della medicina convenzionata;

5- adoperarsi per una immediata convocazione del tavolo delle trattative nazionali per il rinnovo dell’ACN della Medicina Generale in favore dei Medici dei Servizi che permetta una completa riapertura dell’area e la valorizzazione piena delle esperienze e delle professionalità acquisite anche nelle nuove forme organizzative delle Cure Primarie;

6- perseguire tutte le iniziative atte a giungere ad una Federazione con altre sigle sindacali della Dipendenza al fine del conseguimento della rappresentatività richiesta per partecipare a pieno titolo ai tavoli della contrattazione come firmatari contrattuali a tutela dei colleghi transitati nei ruoli della Dirigenza Medica.

APPROVATA ALL’UNANIMITA’

Siamo in agitazione!

19 Settembre 2007

Autunno caldo per la sanità territoriale:

  • sciopero dall’8 al 12 ottobre per gli specialisti SASN e
  • sciopero il 21 settembre per medici di famiglia e pediatri di libera scelta.

Motivo: per i colleghi SASN la mancata applicazione a 9 mesi dalla sigla, dell’ACN, per i collegi mmg e pediatri il mancato avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti, ormai abbondantemente scaduti.

Anche gli specialisti ambulatoriali attendono ormai da troppo tempo l’apertura delle trattative per il rinnovo dell’ACN; se la parte pubblica non si darà “una smossa” lo stato di agitazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concretamente offensivo

ASSICURAZIONE E DIRITTO DI RIVALSA

7 Marzo 2007

La colpa lieve e la colpa grave rilevano soprattutto in riferimento all’applicabilità dell’art. 2236 cod. civ. alla responsabilità professionale del medico. Si configura la responsabilità professionale del medico anche per colpa lieve, in applicazione dell’art. 1176, II c. cod. civ., quando il professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera, non per risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, ma dovendo esercitare la sua professione al cospetto di casi ordinari, per affrontare i quali si ritiene necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del professionista medio. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave, se il caso affidatogli sia di particolare complessità o perchè non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perchè non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire. La responsabilità del professionista sarà attinente la sola colpa grave qualora il medesimo abbia incontrato e dovuto affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno. Negligenza o imprudenza sono invece condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose, sovente da CP. La magistratura contabile, con interpretazione univoca, ritiene illegittimo porre a carico dell’ente l’onere per la copertura della responsabilità professionale dei sanitari imputabile a colpa grave.

Pertanto quando la polizza assicurativa quota a parte l’estensione della garanzia alla colpa grave, tale onere, quantificato in maniera certa già dalla compagnia assicuratrice, dovrà essere interamente rimborsato dall’assicurato e non dal contraente, ovvero l’ASL. La polizza dovrebbe contenere la seguente formula: a fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato la presente assicurazione s’intende estesa agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell’assicurato. La segreteria nazionale si sta interessando del caso. A breve l’indicazione per l’eventuale stipula di assicurazione integrativa (adesione volontaria e individuale) per la rinuncia al diritto di rivalsa.